Fraternità Laici Cavanis – FLC

Un’Associazione privata di fedeli laici accomunati dalla volontà di condividere la spiritualità e il carisma suscitato dallo Spirito Santo nei Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco Cavanis.

Statuto dell’Associazione “Fraternità Laici Cavanis”.
Statuto dell’Associazione “Fraternità Laici Cavanis”.

I membri della Fraternità Laici Cavanis, consapevoli che “la Congregazione delle Scuole di Carità, di fronte alle carenze e alle difficoltà dell’educazione e ai pericoli che la gioventù incontra nella sua crescita, è stata istituita principalmente per esercitare verso i giovani i doveri, non tanto di maestro, quanto di padre, in aiuto all’azione educativa della famiglia” (cfr. Costituzioni e norme, n° 2), partecipano di quest’ansia pastorale e si impegnano a sostenerla e ad esprimerla nei modi propri del loro stato e in comunione con i religiosi della Congregazione che riconoscono come fratelli nel sangue di Cristo.

Statuto dell’Associazione “Fraternità Laici Cavanis”

Art. 1. COSTITUZIONE
Art. 2. FINALITÀ
Art. 3. LA SANTIFICAZIONE PERSONALE
Art. 4. L’APOSTOLATO
Art. 5. ADESIONE
Art. 6. STRUTTURE DI COODINAMENTO E DI SERVIZIO
Art. 7. RAPPORTI CON LA GERARCHIA

Art. 8. MEZZI DI SOSTENTAMENTO
Art. 9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 

Art. 1. COSTITUZIONE

1. E’costituita l’Associazione privata di fedeli denominata “Fraternità Laici Cavanis” (d’ora in avanti individuata con l’acronimo FLC) che, nel solco della spiritualità fiorita a seguito dell’azione e dell’opera dei Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco Cavanis, opera nella Chiesa per l’educazione cristiana dei fanciulli e dei giovani e a sostegno dell’impegno educativo delle famiglie.

2. L’Associazione ha sede in Possagno (TV), presso la “Casa del Sacro Cuore” in Col Draga.

Art. 2. FINALITÀ

1. La Fraternità Laici Cavanis è un’Associazione privata di fedeli laici accomunati dalla volontà di condividere la spiritualità e il carisma suscitato dallo Spirito Santo nei Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco Cavanis e da essi partecipato alla Chiesa attraverso la Congregazione delle Scuole di Carità; i membri della Fraternità Laici Cavanis avvertono altresì l’esigenza di esprimere il loro sacerdozio battesimale nel servizio ministeriale alla Chiesa attraverso le modalità proprie, sul piano identitario e vocazionale, del CARISMA CAVANIS, in stretta relazione di unità e di intenti con la Congregazione delle Scuole di Carità, nelle forme proprie del loro stato.

2. I membri della Fraternità Laici Cavanis, consapevoli che “la Congregazione delle Scuole di Carità, di fronte alle carenze e alle difficoltà dell’educazione e ai pericoli che la gioventù incontra nella sua crescita, è stata istituita principalmente per esercitare verso i giovani i doveri, non tanto di maestro, quanto di padre, in aiuto all’azione educativa della famiglia” (cfr. Costituzioni e norme, n° 2), partecipano di quest’ansia pastorale e si impegnano a sostenerla e ad esprimerla nei modi propri del loro stato e in comunione con i religiosi della Congregazione che riconoscono come fratelli nel sangue di Cristo.

3. In ragione di ciò i membri della Fraternità Laici Cavanis tendono, per un verso a promuovere il loro impegno di santificazione personale attraverso la preghiera, la Parola di Dio e i Sacramenti, per altro verso a rendere sempre più intenso ed efficace il loro rapporto con il carisma attraverso l’esercizio della comunione fra loro e con i religiosi della Congregazione e attraverso il contatto con le fonti CAVANIS.

4. I membri della Fraternità Laici Cavanis, in forza di tale relazione, viva e vitale, con le sorgenti del carisma, riconoscono l’apostolato dell’educazione dei giovani e dei fanciulli, vissuto nella dimensione della fraternità spirituale, come l’impegno prioritario al quale si sentono chiamati di fronte all’emergenza educativa dei nostri giorni, esattamente come al loro tempo P. Antonio e P. Marco si sentirono mobilitati ad agire per dare risposta all’urgenza “di tanta povera figliolanza dispersa”.

5. I membri della Fraternità Laici Cavanis, riconoscono tutte le opere della Congregazione delle Scuole di Carità funzionali a tali fini e si impegnano a sostenerle con le loro personali risorse di ingegno, di pietà e di spirito, in tutte le forme che la natura della loro collaborazione giustifica e consente. Diversa sarà pertanto l’azione di ciascuno secondo che si esprima nella Scuola piuttosto che nella Parrocchia o in una casa di formazione/animazione spirituale e secondo che sia svolta da un docente piuttosto che da un genitore, o da un catechista piuttosto che da un responsabile dell’Oratorio o da un addetto alla liturgia.

6. I membri della Fraternità Laici Cavanis sono peraltro consapevoli che in tali opere sono impegnati molti collaboratori laici che, pur svolgendo con grande passione e competenza il loro servizio ed essendo legati da amicizia e da familiarità con l’Istituto, non fanno parte della Fraternità. Le ragioni dell’appartenenza vanno dunque cercate più che nel “fare”, sia pure in nome e per conto dell’Istituto, nella volontà di “condividerne” il carisma assoggettandosi ad un impegno di fedeltà irrobustito dal vincolo morale di una promessa.

Art. 3. LA SANTIFICAZIONE PERSONALE

1. I membri della Fraternità Laici Cavanis, chiamati a vita nuova in Cristo mediante il Battesimo, si impegnano ad “alimentare la vita nascosta con Cristo in Dio” (Col. 3, 3) per crescere, attraverso l’esercizio del discepolato, fino “allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef. 4, 13). In particolare:
a. dedicando alla preghiera tempi certi e quotidiani, in special modo garantendo la recita delle Lodi Mattutine e del Vespro;
b. leggendo con fede i testi sacri e soprattutto il Santo Vangelo secondo la pratica della “lectio divina”;
c. curando con fervore la pratica sacramentale e riservando all’Eucarestia – cuore e centro della vita cristiana – uno spazio speciale;
d. praticando, con cadenza almeno settimanale, la cosiddetta “revisione di vita” per leggere alla luce dello Spirito le eventuali mancanze e intervenire a correggerle;
e. sforzandosi di rispettare le leggi di Dio, i precetti della Chiesa e il suo Magistero.

2. I membri della Fraternità Laici Cavanis, per irrobustire il senso della loro appartenenza alla famiglia spirituale dell’Istituto;
a. si impegnano a leggere e a conoscere le fonti CAVANIS;
b. vivono tempi di condivisione, di preghiera e di comunione con i religiosi della loro comunità locale di riferimento, concordando con il Rettore i modi e la periodicità degli incontri;
c. partecipano, nelle possibilità consentite al loro stato, in ragione dello specifico legame con una precisa realtà Cavanis (Parrocchia, Scuola, Casa di spiritualità, …) e delle concrete risorse personali e pastorali di cui dispongono, all’impegno apostolico della Congregazione, collaborando alla realizzazione dei progetti di volta in volta elaborati dal livello generale di governo, da quello provinciale o da quello locale.


3. I membri della Fraternità Laici Cavanis, per rendere il loro impegno – liberamente assunto – stabile e durevole, pubblicamente si dichiarano disponibili a seguire Cristo nello specifico apostolato dell’educazione dei giovani e nello sforzo di approfondire la spiritualità Cavanis. A tale scopo, pur non pronunziando i voti, che sono peculiari della consacrazione a Dio nella vita religiosa, si impegnano nel cammino dell’obbedienza al Vangelo, nel cimento della castità (nei modi che si addicono al loro status di laici) e nella determinazione a vivere il valore della povertà nel distacco da ogni forma eccessiva di attaccamento alle cose per usarne, con la libertà dei figli di Dio, senza però esserne posseduti.

Art. 4. L’APOSTOLATO

1. I membri della Fraternità Laici Cavanis, in virtù della loro vocazione battesimale e della promessa liberamente fatta, si dedicano all’apostolato (dell’educazione dei fanciulli e dei giovani) guardando al modello, luminoso ed esemplare, dei Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco Cavanis che riconoscono “iuventutis vere parentes” e il cui carisma aspirano a condividere.

2. I membri della Fraternità Laici Cavanis, ritenendo l’educazione cristiana fine principale della loro vocazione battesimale, tendono, nell’esercizio del loro apostolato, ad accompagnare i giovani ed i fanciulli a Dio attraverso Cristo, sostenuti dalla convinzione che solo raggiungendo il traguardo di un’adeguata maturità umana, culturale e spirituale, in un ambiente impregnato di spirito evangelico, sia possibile prendere coscienza del dono della fede.

3. La Scuola viene riconosciuta, in tale prospettiva, come strumento privilegiato di azione pastorale nell’ambito dell’apostolato dell’educazione dei giovani; i membri della Fraternità Laici Cavanis convengono nel sostenerla, tanto direttamente (quando vi si impegnino nelle attività di insegnamento o di direzione dei corsi), quanto indirettamente (orientando ogni loro forma di servizio alla creazione di un clima sociale ed ecclesiale favorevole allo sviluppo della Scuola Cattolica). 

4. Alla sfera dell’apostolato dell’educazione della gioventù sono riconducibili anche le altre attività di servizio (nella Parrocchia, come pure in altri spazi pastorali) che i membri della Fraternità Laici Cavanis si impegnano a vivere secondo lo spirito del carisma CAVANIS che conduce ad accogliere “fanciulli e giovani con amore di padre, educarli gratuitamente, custodirli con sollecita vigilanza, formarli ogni giorno nella scienza e nella pietà, con particolare disponibilità per i più poveri” (Costituzioni e Norme, 3, 2).

5. La Fraternità Laici Cavanis, infine, per meglio conseguire le finalità del proprio impegno missionario:
a. promuove un cammino di fede fra tutti i membri (riuniti in gruppi, ciascuno presso la comunità religiosa di riferimento), attraverso la preghiera comunitaria e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;
b. promuove e organizza ritiri, seminari di formazione, convegni ed eventi sui terreni dell’educazione cristiana dei giovani e della formazione al carisma;
c. partecipa alla missione di evangelizzazione della Chiesa Universale attraverso una presenza vivace ed incisiva nei campi della cultura, della carità e dell’impegno sociale con attenzione particolare ai giovani e alle famiglie.

Art. 5. ADESIONE

1. Fanno parte della Fraternità Laici Cavanis tutti i fedeli laici (a vario titolo legati alla realtà spirituale della Congregazione delle Scuole di Carità) che, spinti dallo Spirito di Dio e sostenuti dalla sua grazia, intendano viverne il carisma pronunziando pubblicamente la loro promessa di adesione al presente statuto, secondo il rito riportato in appendice.

2. L’adesione alla Fraternità Laici Cavanis viene annualmente verificata, tanto da ogni singolo membro, quanto dalle strutture di coordinamento e di servizio istituite secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto.

3. I membri possono abbandonare liberamente l’Associazione secondo le modalità previste dal Regolamento.

4. In caso di evidente e comprovata irregolarità e/o difformità rispetto allo spirito del presente Statuto, i membri possono essere dissociati con voto unanime del Consiglio Provinciale della Fraternità Laici Cavanis, nei casi e con le procedure previste dal Regolamento.

Art. 6. STRUTTURE DI COODINAMENTO E DI SERVIZIO

1. La Fraternità Laici Cavanis si articola localmente in gruppi, ciascuno dei quali in rapporto di comunione e di collaborazione con la comunità religiosa di riferimento.

2. Ogni gruppo è formato dai membri della Fraternità Laici Cavanis che si incontrano periodicamente fra loro e con i padri e pianificano gli impegni pastorali e le attività apostoliche.

3. Ogni gruppo individua al proprio interno un responsabile o referente incaricato di tenere i contatti con il rettore della comunità religiosa locale e con il Consiglio Provinciale della Fraternità Laici Cavanis.

4. Ogni anno i diversi gruppi a livello locale convergeranno (in genere nel mese di luglio c/o Casa Sacro Cuore, a Possagno) nell’Assemblea Annuale all’interno della quale la vita associativa verrà sottoposta a verifica e discernimento e saranno progettate le iniziative future.  

5. La Fraternità Laici Cavanis è diretta da un Consiglio Provinciale formato da cinque membri eletti fra i responsabili/referenti locali nel corso di un’Assemblea Annuale; il Consiglio al suo interno elegge il coordinatore provinciale con funzione di moderatore. Fa parte di tale struttura di servizio anche l’Assistente Spirituale assegnato alla Fraternità Laici Cavanis dal Superiore Provinciale della Congregazione delle Scuole di Carità e scelto fra i confratelli sacerdoti.

6. Il Consiglio Provinciale della Fraternità Laici Cavanis resta in carica per un triennio ed è rieleggibile anche per il triennio successivo. E’ suo compito:
a. guidare i membri della Fraternità Laici Cavanis nell’impegno di perseguire le finalità indicate nel presente Statuto di intesa con la Congregazione delle Scuole di Carità e in comunione con la Chiesa;
b. verificare le adesioni dei membri e ammettere i nuovi aderenti redigendone un elenco annuale;
c. curare la predisposizione di strumenti di formazione e pianificare le iniziative di livello provinciale più utili al cammino e alla crescita della Fraternità Laici Cavanis.

Art. 7. RAPPORTI CON LA GERARCHIA

1. La Fraternità Laici Cavanis, in quanto legata costitutivamente al carisma dei Venerabili Servi di Dio P. Antonio e P. Marco Cavanis, fa sue le direttive come pure le indicazioni missionarie e pastorali della Congregazione delle Scuole di Carità (tanto quelle elaborate a livello generale e provinciale, quanto quelle di emanazione locale) ed incoraggia i propri membri a mettere a disposizione le loro energie e risorse a servizio dell’Istituto.

2. La Fraternità Laici Cavanis, in quanto associazione privata di fedeli laici, si riconosce come parte dell’unica Chiesa di Cristo alla quale dichiara di volere rimanere intimamente unita, riconoscendo contestualmente l’autorità di coloro che in essa sono stati stabiliti come guide e pastori. La vocazione identitaria e ministeriale della Fraternità Laici Cavanis – pertanto – è vissuta nella coscienza che la fedeltà al carisma si traduce in una fedeltà tanto più stretta alla Chiesa.

3. I membri della Fraternità Laici Cavanis, dunque, si impegnano con responsabilità, nelle rispettive realtà locali, per concorrere allo sforzo di evangelizzazione della Chiesa universale, con i mezzi propri della loro spiritualità e della loro speciale appartenenza alla famiglia Cavanis.

Art. 8. MEZZI DI SOSTENTAMENTO

1. La Fraternità Laici Cavanis non possiede beni propri, né intende costituire un capitale disponibile all’associazione attraverso quote associative o altre formule. Pertanto le attività dell’associazione, quando le necessità lo richiedessero, saranno sostenute dagli stessi membri che ne sono coinvolti e/o da libere offerte effettuate a sostegno della specifica iniziativa in oggetto.

2. Qualora dall’esercizio della liberalità dei membri della Fraternità Laici Cavanis o di altri simpatizzanti avanzasse un importo residuo al termine dell’iniziativa in tal modo sostenuta (sia a livello locale che a livello di Provincia), esso sarà destinato alla Provincia della Congregazione delle Scuole di Carità che valuterà con la massima autonomia e libertà come utilizzarlo.

3. I membri della Fraternità Laici Cavanis, in ogni caso, si vincolano all’impegno della gratuità nell’esercizio delle attività di servizio svolte all’interno dell’associazione o comunque in suo nome o per suo conto.


Art. 9. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entrerà in vigore ad experimentum per l’anno 2009-10, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea Annuale nell’incontro inaugurale del 19 luglio 2009.

2. Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate soltanto dall’Assemblea Annuale che deciderà con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto (quanti, cioè, hanno aderito alla Fraternità Laici Cavanis facendone richiesta e pronunziando, dopo l’accoglienza della domanda, la promessa pubblica di adesione). 

3. In caso di scioglimento dell’associazione, essa dovrà essere deliberata dall’Assemblea Annuale (riunita anche in convocazione straordinaria) con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

4. Per eventuali dubbi di interpretazione o per quanto non esplicitamente espresso nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai contenuti espressi nella nota pastorale della Commissione Episcopale per il laicato della CEI, “Le aggregazioni laicali nella Chiesa”.

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